Art. 8

Attuazione delle misure di sicurezza

In vigore dal 4 mag 2010
Attuazione delle misure di sicurezza 1.   È possibile affidare a enti pubblici o privati l’esecuzione dei compiti e l’attuazione dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza, compreso il compito di designare il responsabile locale della sicurezza. 2.   In tal caso la Commissione provvede con un accordo giuridicamente vincolante affinché sia garantito il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla presente decisione e dalla politica di sicurezza. Qualora sia delegata o data in appalto la designazione del responsabile locale della sicurezza, la Commissione si assicura con un accordo giuridicamente vincolante di essere consultata sulla persona da designare per tale incarico.
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