Art. 6
Gestione degli incidenti
In vigore dal 4 mag 2010
Gestione degli incidenti
1. Tutti i membri del personale e gli appaltatori associati allo sviluppo, alla gestione o al funzionamento del VIS sono tenuti a prendere nota di qualunque carenza di sicurezza, rilevata o presunta, nel funzionamento del VIS e a riferirne al responsabile della sicurezza del sistema o al responsabile locale della sicurezza del VIS centrale ovvero al responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione, a seconda dei casi.
2. Qualora sia individuato un incidente che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del funzionamento del VIS, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale o il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione ne informa il più rapidamente possibile il responsabile della sicurezza del sistema e, se del caso, il punto di contatto nazionale unico per la sicurezza del VIS eventualmente esistente nello Stato membro in questione, per iscritto o, in caso di estrema urgenza, con altro mezzo di comunicazione. Nel rapporto è descritto l’incidente di sicurezza e sono indicati il livello di rischio, le possibili conseguenze e le misure prese o da prendere per attenuare il rischio.
3. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale o, a seconda dei casi, il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione raccolgono immediatamente tutte le prove relative all’incidente di sicurezza. Nei limiti delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, tali prove sono messe a disposizione del responsabile della sicurezza del sistema, su sua istanza.
4. Sono messe in atto procedure di feedback per assicurare che, una volta affrontato e risolto l’incidente di sicurezza, ne siano notificati i risultati.
Storico versioni
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