Art. 5

Incidenti di sicurezza

In vigore dal 4 mag 2010
Incidenti di sicurezza 1.   È considerato incidente di sicurezza qualunque evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del funzionamento del VIS e può causare danni o perdite al VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei di dati. 2.   La politica di sicurezza stabilisce procedure di ripristino in caso di incidente. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo da garantire una risposta rapida, efficace e corretta conformemente alla politica di sicurezza. 3.   Le informazioni relative a un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS in uno Stato membro o sulla disponibilità, sull’integrità e sulla riservatezza dei dati VIS inseriti da uno Stato membro sono trasmesse allo Stato membro interessato. Gli incidenti di sicurezza sono notificati al responsabile della protezione dei dati della Commissione.
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