Art. 3
Responsabile locale della sicurezza del VIS centrale
In vigore dal 4 mag 2010
Responsabile locale della sicurezza del VIS centrale
1. Fatto salvo l’, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza del VIS centrale. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.
2. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione e l’osservanza delle procedure di sicurezza nel VIS centrale principale. Per quanto riguarda il VIS centrale di riserva, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione, escluse quelle previste dall’, e l’osservanza delle procedure di sicurezza connesse.
3. Il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.
4. Nei limiti di cui al paragrafo 1, il responsabile locale della sicurezza del VIS centrale esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere locali in cui sono ubicati il VIS centrale principale e il VIS centrale di riserva, e in particolare:
a)
svolge compiti di sicurezza operativa locale comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
b)
controlla l’efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
c)
raccoglie prove sugli incidenti che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS centrale o dell’infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
d)
informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
e)
controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione e al funzionamento del VIS applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
f)
garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l’applicazione della politica di sicurezza;
g)
controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
h)
prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:260:oj#art-3