Art. 9
Controlli all’ingresso delle installazioni
In vigore dal 4 mag 2010
Controlli all’ingresso delle installazioni
1. Al fine di proteggere le zone che ospitano strutture di elaborazione dati sono usati perimetri di sicurezza muniti di adeguate barriere e di controlli alle entrate.
2. All’interno dei perimetri di sicurezza sono create zone sicure per proteggere i componenti fisici (attivi), compresi hardware, supporti di dati e console, piani e altri documenti sul VIS, gli uffici e le altre postazioni di lavoro del personale associato al funzionamento del VIS. Le zone sicure sono protette da adeguati controlli alle entrate per garantire l’accesso esclusivamente al personale autorizzato. Nelle zone sicure, il lavoro è soggetto alle dettagliate norme di sicurezza previste dalla politica di sicurezza.
3. Sono predisposti e installati dispositivi per garantire la sicurezza fisica degli uffici, dei locali e delle installazioni. Per evitare l’accesso non autorizzato, sono controllati e se possibile isolati dalle installazioni informatiche i punti d’accesso come le zone di consegna e di carico e altri punti da cui potrebbero entrare nei locali persone non autorizzate.
4. È messa a punto una protezione fisica del perimetro di sicurezza contro i danni da calamità naturali o provocate dall’uomo, da applicarsi in proporzione al rischio.
5. Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali e dal rischio di accesso non autorizzato.
6. Se dispone dell’informazione, la Commissione aggiunge all’elenco di cui all’, paragrafo 2, lettera f), un punto di contatto unico per il controllo dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo nei locali in cui è ubicato il VIS centrale di riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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