Art. 6

In vigore dal 27 apr 2010
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso AGVO, EVO e PAKHUIZEN; b) una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per conformarsi alla presente decisione; c) documenti che dimostrino che è stato ordinato a AGVO, EVO e PAKHUIZEN di rimborsare l’aiuto. 2.   Il Belgio tiene informata la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui agli . Su semplice richiesta della Commissione, trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi già recuperati presso AGVO, EVO e PAKHUIZEN a titolo dell’aiuto e degli interessi di recupero.
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Art. 6 Decisione (UE) 2010/607 — Testo vigente | Portale Normativo