Art. 2
In vigore dal 27 apr 2010
1. L’aiuto concesso a «Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende» (AGVO) per un importo di 6 200 000 EUR sotto forma di capitale iniziale è incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto concesso a AGVO sotto forma di garanzie a titolo gratuito su prestiti è incompatibile con il mercato interno.
3. L’aiuto concesso a AGVO sotto forma di diritto ad utilizzare, a titolo gratuito e/o ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, terreni e fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda è incompatibile con il mercato interno.
4. L’aiuto concesso a AGVO tra il 26 marzo 2004 e il 4 settembre 2009, sotto forma di trasferimento gratuito della proprietà di fabbricati situati nel porto peschereccio di Ostenda, per una superficie di 57 500 m2, è incompatibile con il mercato interno.
5. L’aiuto concesso a AGVO dal 14 marzo 2002 sotto forma di diritto a riscuotere tasse è incompatibile con il mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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