Art. 5

In vigore dal 27 apr 2010
1.   Il recupero dell’aiuto di cui agli è immediato ed effettivo. 2.   Il Belgio provvede affinché la presente decisione sia eseguita nel termine di quattro mesi dalla data della sua notifica.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/607 — Testo vigente | Portale Normativo