Art. 4

In vigore dal 27 apr 2010
1.   Il Belgio recupera presso i beneficiari l’aiuto di cui all’ e all’, paragrafi 2-5. 2.   Il Belgio recupera l’aiuto di cui all’, paragrafo 1, fino a concorrenza degli importi già versati a AGVO (3 596 665,62 EUR). 3.   Il Belgio recupera l’aiuto di cui all’ fino a concorrenza dei benefici concessi dal 13 marzo 1996. 4.   Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi calcolati dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero oppure, nel caso in cui le misure di aiuto abbiano avuto termine prima che venisse effettuato il recupero, fino all’ultima data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari. 5.   Gli interessi sono calcolati su base composta, secondo quanto previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (72) e dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (73). 6.   Il Belgio annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto e/o altre forme di concessione dell’aiuto di cui agli , con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2010/607 — Testo vigente | Portale Normativo