Art. 6

Aspetti finanziari

In vigore dal 29 mar 2010
1.   La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell' del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all' mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari. 2.   Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati. TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO
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Aspetti finanziari (Art. 6 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo