Art. 9
Misure di sostegno
In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
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incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
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rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni;
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incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
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migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
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aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
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ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
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eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
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armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
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prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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