Art. 9

Misure di sostegno

In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato. Dette misure mirano a: — incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato; — rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni; — incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere; — migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare: — aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, — ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività; — eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato; — armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico; — prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
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Misure di sostegno (Art. 9 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo