Art. 12

Accesso al mercato

In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne: — soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro; — un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:224:oj#art-12-254

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo