Art. 10
Ruolo delle ferrovie
In vigore dal 29 mar 2010
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:
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intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
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creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
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preparare la partecipazione del Montenegro all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.
TRASPORTI SU STRADA
Storico versioni
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