Art. 10 · Ruolo delle ferrovie

Art. 10

Ruolo delle ferrovie

In vigore dal 29 mar 2010
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di: — intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto; — creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente; — preparare la partecipazione del Montenegro all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie. TRASPORTI SU STRADA
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