Art. 116

In vigore dal 29 mar 2010
L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con il Montenegro. L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo economico e la tutela ambientale.
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Art. 116 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo