Art. 117

In vigore dal 29 mar 2010
Su richiesta del Montenegro e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Montenegro e il Fondo Monetario Internazionale.
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Art. 117 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo