Art. 118

In vigore dal 29 mar 2010
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza. TITOLO X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
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Art. 118 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo