Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 mar 2010
1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture. 2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare: — le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo; — l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale; — gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica; — la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali; — gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
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Ambito di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo