Art. 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri. 3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo. PROTOCOLLO 8 sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità
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Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo (Art. 18 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo