Art. 16

Nesso con gli obblighi OMC

In vigore dal 29 mar 2010
In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni: a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’ dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.
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