Art. 14
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
In vigore dal 29 mar 2010
1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.
CAPITOLO III
Disposizioni Di Carattere Generale
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:224:oj#art-14-291