Art. 17
Termini
In vigore dal 29 mar 2010
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-17-294