Art. 5

In vigore dal 29 mar 2010
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro. Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo