Art. 6
In vigore dal 29 mar 2010
Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.
Storico versioni
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