Art. 4
In vigore dal 1 mar 2010
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alle persone ed entità di cui all’, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armi e attrezzature militari da parte dei cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri mediante le loro navi o aeromobili di bandiera.
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