Art. 2
In vigore dal 1 mar 2010
1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.
3. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) gli articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
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