Art. 1

In vigore dal 1 mar 2010
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura o la vendita all’Eritrea di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori. 2.   È vietata la fornitura all’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri. 3.   È altresì vietato l’approvvigionamento, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, degli articoli di cui al paragrafo 1 provenienti dall’Eritrea, nonché la fornitura ai cittadini degli Stati membri da parte dell’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, siano essi originari o non originari del territorio dell’Eritrea.
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