Art. 6

In vigore dal 1 mar 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’. 2.   Né fondi né risorse economiche sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1 né a loro beneficio. 3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi con la normale gestione o la custodia di fondi o risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data di adozione dell’UNSCR 1907 (2009) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni. 4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. 5.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
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