Art. 3

In vigore dal 1 mar 2010
Le misure restrittive previste all’, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, nonché entità governative e parastatali, o eventuali persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, designate dal Comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) e ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («il Comitato delle sanzioni»), che: — hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’, — forniscono sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione, — sono di ostacolo all’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti, — danno rifugio, finanziano, agevolano, sostengono, organizzano, formano e istigano persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro altri Stati o i loro cittadini nella regione, — intralciano le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio ripristinato dall’UNSCR 1853 (2008). L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.
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