Art. 15
Trasmissione di dati o informazioni contenuti negli archivi di lavoro per fini di analisi
In vigore dal 30 nov 2009
Trasmissione di dati o informazioni contenuti negli archivi di lavoro per fini di analisi
1. La trasmissione ad uno Stato membro o ad un terzo dei dati di carattere personale contenuti negli archivi di lavoro per fini di analisi viene registrata nell’archivio in questione.
Europol, in collaborazione con lo Stato membro o con il terzo che ha fornito i dati, ne verifica, se necessario e al più tardi al momento della trasmissione, la correttezza e la conformità alla decisione Europol.
In ogni comunicazione di dati sono menzionate, per quanto possibile, le decisioni giudiziarie e le decisioni di non luogo a procedere. Prima che i dati basati su opinioni o valutazioni personali siano comunicati e ne sia indicato il grado di affidabilità o di esattezza, tali dati sono verificati con lo Stato membro o il terzo che li ha forniti.
Lo Stato membro destinatario comunica allo Stato membro che ha trasmesso i dati, previa richiesta di quest’ultimo, le informazioni concernenti l’utilizzazione che è stata fatta dei dati ed i risultati ottenuti come conseguenza della loro trasmissione, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che li ha ricevuti lo permetta.
Eventuali restrizioni quanto all’uso dei dati a norma dell’ della decisione Europol sono registrate con i dati e comunicate ai destinatari dei risultati delle analisi.
2. A norma dell’, paragrafo 7, della decisione Europol, se dopo l’immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell’archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato.
Storico versioni
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