Art. 19

Nuovi mezzi tecnici

In vigore dal 30 nov 2009
Nuovi mezzi tecnici Possono essere introdotti nuovi mezzi tecnici di trattamento di dati per fini di analisi soltanto se sono state adottate tutte le misure possibili per garantire che il loro uso sia conforme alle norme relative alla protezione dei dati personali applicabili all’Europol. Il direttore consulta preventivamente l’autorità di controllo comune in ogni caso in cui l’introduzione di tali mezzi tecnici crei problemi per l’applicazione delle presenti norme di protezione di dati.
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Nuovi mezzi tecnici (Art. 19 Decisione (UE) 2009/936) — Testo vigente | Portale Normativo