Art. 17
Utilizzazione e conservazione dei dati d’analisi e dei risultati delle analisi
In vigore dal 30 nov 2009
Utilizzazione e conservazione dei dati d’analisi e dei risultati delle analisi
1. Tutti i dati personali e i risultati delle analisi trasmessi da un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere usati solo conformemente alle finalità dell’archivio o per prevenire e combattere altre forme gravi di criminalità, nel rispetto di eventuali restrizioni d’uso stabilite da uno Stato membro in forza dell’, paragrafo 2, della decisione Europol. I dati di cui all’, paragrafo 2, delle presenti norme possono essere trasmessi soltanto previo consenso dello Stato membro che li ha forniti.
2. Quando un archivio di lavoro per fini di analisi è chiuso, tutti i dati in esso contenuti sono memorizzati dall’Europol in un archivio separato, accessibile solo ai fini del controllo interno o esterno. Fatto salvo l’, paragrafo 4, della decisione Europol, tali dati sono conservati per un periodo massimo di diciotto mesi dopo la chiusura dell’archivio di lavoro per fini di analisi.
3. I risultati di un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere conservati dall’Europol sotto forma elettronica per un periodo massimo di tre anni dalla data in cui è chiuso l’archivio in questione, sempreché siano conservati in un archivio separato e non siano integrati da altri dati. Trascorso tale periodo, i risultati possono essere conservati solo sotto forma di documento cartaceo.
Storico versioni
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