Art. 18

Interconnessione di archivi e comunicazione tra archivi

In vigore dal 30 nov 2009
Interconnessione di archivi e comunicazione tra archivi 1.   Qualora risulti evidente che le informazioni contenute in un archivio di lavoro per fini di analisi possono essere importanti anche per altri archivi, si segue la seguente procedura: a) nel caso in cui sia proposta l’interconnessione completa delle informazioni contenute in due archivi, è creato un nuovo archivio contenente tutte le informazioni di entrambi gli archivi, conformemente all’ della decisione Europol. La decisione di interconnettere i due archivi è presa da tutti i partecipanti agli archivi originari. In tal caso, gli archivi originari sono chiusi; b) se alcune delle informazioni contenute in un archivio sono importanti per un altro archivio, i fornitori di tali informazioni decidono se comunicarle o meno a quest’ultimo archivio. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, i termini per l’esame dei dati comunicati da un archivio di lavoro per fini di analisi ad un altro non sono modificati da questo trasferimento.
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Interconnessione di archivi e comunicazione tra archivi (Art. 18 Decisione (UE) 2009/936) — Testo vigente | Portale Normativo