Art. 13

Costituzione di archivi di lavoro per fini di analisi

In vigore dal 30 nov 2009
Costituzione di archivi di lavoro per fini di analisi 1.   Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono costituiti per iniziativa di Europol o su richiesta degli Stati membri dai quali provengono i dati, secondo la procedura di cui all’ della decisione Europol. 2.   Il consiglio di amministrazione può invitare taluni rappresentanti dell’autorità di controllo comune a partecipare al dibattito relativo alle decisioni costitutive degli archivi di lavoro per fini di analisi. 3.   A norma dell’, paragrafo 2, della decisione Europol, le attività di analisi e la diffusione dei risultati dell’analisi possono aver inizio immediatamente dopo la costituzione dell’archivio di analisi. Se il consiglio di amministrazione incarica il direttore di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l’archivio conformemente all’, paragrafo 4, della decisione Europol, i dati che non possono essere immessi nell’archivio o, qualora l’archivio debba essere chiuso, tutti i dati in esso contenuti, sono cancellati immediatamente. 4.   Se, durante un’analisi, si rende necessaria la modifica del provvedimento costitutivo dell’archivio di lavoro per fini di analisi, si applicano per analogia le procedure di cui all’ della decisione Europol nonché il presente articolo.
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Costituzione di archivi di lavoro per fini di analisi (Art. 13 Decisione (UE) 2009/936) — Testo vigente | Portale Normativo