Art. 12
Valutazione della fonte e dell’informazione
In vigore dal 30 nov 2009
Valutazione della fonte e dell’informazione
1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:
A)
:
laddove non sussistano dubbi circa l’autenticità, l’affidabilità o la competenza della fonte, oppure se l’informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
B)
:
laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
C)
:
laddove l’informazione sia pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
X)
:
laddove l’affidabilità di una fonte non può essere valutata.
2. L’informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l’ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:
1)
l’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
2)
l’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall’agente che l’ha fornita;
3)
l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avallata da altre informazioni già registrate;
4)
l’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avallata.
3. Se sulla base delle informazioni già in suo possesso Europol giunge alla conclusione che la valutazione deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica. Senza tale accordo l’Europol non può modificare la valutazione.
4. Se riceve da uno Stato membro dati o informazioni non corredati di una valutazione, l’Europol cerca per quanto possibile di stabilire l’affidabilità della fonte o dell’informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati ed informazioni specifici deve avere luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e l’Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Il consiglio di amministrazione è informato di tali accordi generali. Se i dati vengono forniti all’Europol sulla base di tali accordi generali, ciò viene annotato insieme ai dati.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l’informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).
5. Il presente articolo si applica per analogia anche quando l’Europol riceve dati o informazioni da terzi.
6. Quando l’informazione inclusa in un archivio di lavoro per fini di analisi risulta da un’analisi svolta, l’Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri che partecipano all’analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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