Art. 14

Estrazione di dati

In vigore dal 30 nov 2009
Estrazione di dati 1.   A norma dell’, paragrafo 2, lettera b), della decisione Europol, l’estrazione di dati ad opera dei partecipanti al progetto di analisi è consentita soltanto dopo che essi abbiano ricevuto da Europol un’apposita autorizzazione e abbiano seguito un corso di formazione sui loro obblighi specifici nell’ambito del quadro giuridico di Europol. 2.   A norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della decisione Europol, tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell’archivio. Il gruppo di analisi decide all’unanimità in quale misura può avvenire l’estrazione dei dati nonché le eventuali condizioni e restrizioni applicabili.
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