Art. 14
Estrazione di dati
In vigore dal 30 nov 2009
Estrazione di dati
1. A norma dell’, paragrafo 2, lettera b), della decisione Europol, l’estrazione di dati ad opera dei partecipanti al progetto di analisi è consentita soltanto dopo che essi abbiano ricevuto da Europol un’apposita autorizzazione e abbiano seguito un corso di formazione sui loro obblighi specifici nell’ambito del quadro giuridico di Europol.
2. A norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della decisione Europol, tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell’archivio. Il gruppo di analisi decide all’unanimità in quale misura può avvenire l’estrazione dei dati nonché le eventuali condizioni e restrizioni applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:936:oj#art-14