Art. 8

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Comunità concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per espletare le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio del Campylobacter. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.
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Art. 8 Decisione (UE) 2009/863 — Testo vigente | Portale Normativo