Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 265 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 35 000 EUR.
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Art. 4 Decisione (UE) 2009/863 — Testo vigente | Portale Normativo