Art. 4
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science di Weymouth (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 265 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 35 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:863:oj#art-4