Art. 9

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, per quanto concerne le analisi e i controlli relativi ai parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis). Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 312 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 30 000 EUR.
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