Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Comunità concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) di Bilthoven (Paesi Bassi) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio (6), di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 450 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
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Art. 12 Decisione (UE) 2009/863 — Testo vigente | Portale Normativo