Art. 15
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede all’Istituto Superiore di Sanità di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di alcune sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE, di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
Storico versioni
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