Art. 18
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad di Almería (PRRG) (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 445 840 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 45 000 EUR.
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, giacché organizzerà un seminario congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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