Art. 20
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 432 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 55 410 EUR.
Storico versioni
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