Art. 3
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio delle biotossine marine.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 260 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1, la Comunità concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
Storico versioni
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