Art. 2
Tubercolosi bovina
In vigore dal 26 nov 2009
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo del test tubercolinico e del test del gamma interferone e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
a)
12 000 000 EUR per l’Irlanda;
b)
7 500 000 EUR per la Spagna;
c)
4 000 000 EUR per l’Italia;
d)
1 000 000 EUR per il Portogallo;
e)
10 000 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test tubercolinico
1,75 EUR per test;
b)
test del gamma interferone
5 EUR per test;
c)
animali macellati
375 EUR per animale.
Storico versioni
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