Art. 3
Brucellosi ovi-caprina
In vigore dal 26 nov 2009
Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:
a)
4 500 000 EUR per la Spagna;
b)
3 500 000 EUR per l’Italia;
c)
75 000 EUR per Cipro;
d)
1 100 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
0,2 EUR per test;
b)
test di fissazione del complemento
0,4 EUR per test;
c)
animali macellati
50 EUR per animale.
Storico versioni
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