Art. 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

In vigore dal 26 nov 2009
Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio 1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di: a) 4 500 000 EUR per il Belgio; b) 6 000 EUR per la Bulgaria; c) 1 600 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 50 000 EUR per la Danimarca; e) 16 800 000 EUR per la Germania; f) 130 000 EUR per l’Estonia; g) 80 000 EUR per l’Irlanda; h) 70 000 EUR per la Grecia; i) 20 000 000 EUR per la Spagna; j) 40 000 000 EUR per la Francia; k) 2 700 000 EUR per l’Italia; l) 310 000 EUR per la Lettonia; m) 630 000 EUR per la Lituania; n) 300 000 EUR per il Lussemburgo; o) 780 000 EUR per l’Ungheria; p) 4 000 EUR per Malta; q) 110 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 1 000 000 EUR per l’Austria; s) 70 000 EUR per la Polonia; t) 5 200 000 EUR per il Portogallo; u) 110 000 EUR per la Romania; v) 590 000 EUR per la Slovenia; w) 50 000 EUR per la Slovacchia; x) 490 000 EUR per la Finlandia; y) 1 700 000 EUR per la Svezia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA 2,5 EUR per test; b) test PCR 10 EUR per test; c) per l’acquisto di vaccini monovalenti 0,3 EUR per dose; d) per l’acquisto di vaccini bivalenti 0,45 EUR per dose; e) 1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate; f) 0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.
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