Art. 6
Peste suina classica e peste suina africana
In vigore dal 26 nov 2009
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
b)
della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:
a)
240 000 per la Bulgaria;
b)
1 400 000 EUR per la Germania;
c)
720 000 EUR per la Francia;
d)
110 000 EUR per l’Italia;
e)
25 000 EUR per il Lussemburgo;
f)
300 000 EUR per l’Ungheria;
g)
1 200 000 EUR per la Romania;
h)
30 000 EUR per la Slovenia;
i)
515 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
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