Art. 1
Brucellosi bovina
In vigore dal 26 nov 2009
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di:
a)
2 000 000 EUR per la Spagna;
b)
5 000 000 EUR per l’Italia;
c)
75 000 EUR per Cipro;
d)
15 000 EUR per Malta;
e)
2 500 000 EUR per il Portogallo;
f)
2 700 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
0,2 EUR per test;
b)
test SAT
0,2 EUR per test;
c)
test di fissazione del complemento
0,4 EUR per test;
d)
test ELISA
1 EUR per test;
e)
animali macellati
375 EUR per animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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