Art. 2 · Tubercolosi bovina

Art. 2

Tubercolosi bovina

In vigore dal 26 nov 2009
Tubercolosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo del test tubercolinico e del test del gamma interferone e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di: a) 12 000 000 EUR per l’Irlanda; b) 7 500 000 EUR per la Spagna; c) 4 000 000 EUR per l’Italia; d) 1 000 000 EUR per il Portogallo; e) 10 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test tubercolinico 1,75 EUR per test; b) test del gamma interferone 5 EUR per test; c) animali macellati 375 EUR per animale.
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